DETRAZIONI FISCALI

Il decreto rilancio DL n.34/2020, convertito con modificazione in legge n. 77/2020 ha dato la possibilità di accedere all’Ecobonus del 50% con sconto in fattura e cessione del credito, ed ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica.
Il decreto rilancio DL n.34/2020, convertito con modificazione in legge n. 77/2020 ha dato la possibilità di accedere all’Ecobonus del 50% con sconto in fattura e cessione del credito, ed ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica.

ECOBONUS 50%

SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammessi all’agevolazione Ecobonus i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito:

  • persone fisiche, compresi esercenti arti o professioni;
  • enti e altri soggetti (associazioni tra professionisti o artisti, società semplici);
  • altri soggetti titolari di reddito d’impresa: imprenditori individuali, società di persone (snc, sas) società di capitali (srl, spa, sapa, soc.coop, etc) ed enti commerciali, che sostengono
    le spese su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti (anche rurali) posseduti o detenuti ovvero:
    • posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, etc.);
    • • detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori: locazione, comodato, etc.

Per edificio esistente deve intendersi l’edificio accatastato o con richiesta di accatastamento
in corso, in regola con il pagamento di eventuali tributi.

detrazioni fiscali

SUPERBONUS 110%

L’installazione di prodotti per la schermatura solare non rientra come intervento singolo tra le tipologie di interventi “trainanti” che danno diritto al Superbonus 110%. Se le schermature solari sono state inserite nella progettazione energetica e si integrano con gli interventi “trainanti”, acquisiscono anche loro la detraibilità al 110% per 5 anni. Fatti salvi tutti i loro vincoli e le specificazioni come per l’ecobonus 50%.

  • Aliquota di detrazione 110% delle spese totali sostenute dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021;
  • Limite massimo di detrazione ammissibile: entro i limiti totali specifici relativi all’intervento trainante;
  • Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: 230,00 euro /mq al netto di Iva ed al netto di prestazioni professionali, opere complementari relative alla installazione;
  • Possibilità di richiedere lo sconto in fattura oppure l’utilizzo diretto del credito per 5 anni, oppure cessione del credito.
    Il Superbonus NON si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

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